United States Bill Of Rights | Italian

Carta dei Diritti

La Carta dei Diritti: trascrizione

Il Preambolo alla Carta dei Diritti

Il Congresso degli Stati Uniti

è stato istituito e si è tenuto presso la Città di New York mercoledì quattro marzo mille settecento ottanta nove.

LE apposite assemblee di alcuni degli Stati, avendo all’epoca dell’adozione della Costituzione espresso il desiderio, al fine di prevenire l’interpretazione errata o l’abuso dei propri poteri, che venissero aggiunte ulteriori clausole dichiarative e restrittive; e poiché l’ampliamento della base su cui poggia la fiducia pubblica nel Governo offre la miglior garanzia rispetto alla concretizzazione dei fini benefici della sua stessa istituzione,

HANNO DELIBERATO, attraverso il Senato e la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d’America, riuniti nel Congresso, previa approvazione di due terzi di entrambe le Camere, che vengano presentati i seguenti Articoli presso gli organi legislativi dei diversi Stati, quali emendamenti alla Costituzione degli Stati Uniti, i quali, tutti o ciascuno di essi, previa ratifica da parte di tre quarti dei suddetti organi legislativi, diverranno validi a tutti gli effetti quale parte della suddetta Costituzione; ovvero

ARTICOLI in aggiunta a, ed emendamenti alla Costituzione degli Stati Uniti d’America, proposti dal Congresso, e ratificati dagli organi legislativi dei diversi Stati, conformemente all’Articolo cinque della Costituzione originale. Nota: il testo riportato di seguito costituisce una trascrizione dei primi dieci emendamenti alla Costituzione nella loro versione originale. Tali emendamenti sono stati ratificati in data 15 dicembre 1791, e costituiscono la cosiddetta “Carta dei diritti”.

Emendamento I

Il Congresso non potrà porre in essere leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione o per proibirne il libero culto, o per limitare la libertà di parola o di stampa o il diritto dei cittadini di riunirsi in forma pacifica e d’inoltrare petizioni al governo per la riparazione di ingiustizie.

Emendamento II

Essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero, una ben organizzata milizia, non si potrà violare il diritto dei cittadini di possedere e portare armi.

Emendamento III

In tempo di pace non potranno essere alloggiati soldati in una casa privata senza il consenso del proprietario; e neppure in tempo di guerra, se non secondo modalità che verranno prescritte dalla legge.

Emendamento IV

Non potrà essere violato il diritto dei cittadini di godere della sicurezza personale, della loro casa, delle loro carte e dei loro beni, di fronte a perquisizioni e sequestri ingiustificati; e non si rilasceranno mandati di perquisizione se non su fondati motivi sostenuti da giuramento o da dichiarazione solenne e con descrizione precisa del luogo da perquisire e delle persone da arrestare o delle cose da sequestrare.

Emendamento V

Nessuno sarà tenuto a rispondere di reato, che comporti la pena capitale, o che sia comunque grave, se non per denuncia o accusa fatta da una gran giuria, a meno che il caso riguardi membri delle forze di terra o di mare, o della milizia, in servizio effettivo, in tempo di guerra o di pericolo pubblico; e nessuno potrà essere sottoposto due volte, per un medesimo reato, a un procedimento che comprometta la sua vita o la sua integrità fisica; né potrà essere obbligato, in qualsiasi causa penale, a deporre contro sé medesimo, né potrà essere privato della vita, della libertà o dei beni, senza un giusto processo; e nessuna proprietà privata potrà essere destinata a uso pubblico senza equo indennizzo.

Emendamento VI

In ogni procedimento penale, l’accusato avrà diritto a un sollecito e pubblico processo da parte di una giuria imparziale dello Stato e del distretto in cui il reato è stato commesso e la cui competenza giurisdizionale sarà preventivamente stabilita con legge; e avrà diritto a essere informato della natura e del motivo dell’accusa, a essere messo a confronto con i testimoni a carico, a ottenere di far comparire i testimoni a suo favore, e a farsi assistere da un avvocato per la sua difesa.

Emendamento VII

In tutti i procedimenti che rientrano nell’ambito del diritto consuetudinario, sarà fatto salvo il diritto al giudizio da parte di una giuria ogni volta che l’oggetto della controversia superi il valore di venti dollari, e nessun caso giudicato da una giuria potrà essere sottoposto a nuovo esame in qualsiasi altra corte degli Stati Uniti, se non secondo le norme del diritto consuetudinario.

Emendamento VIII

Non si dovranno esigere cauzioni eccessivamente onerose, né imporre ammende altrettanto onerose, né infliggere pene crudeli e inconsuete.

Emendamento IX

Alcuni diritti elencati nella Costituzione non potranno essere interpretati in modo tale da negare o misconoscere altri diritti goduti dai cittadini.

Emendamento X

I poteri non demandati dalla Costituzione agli Stati Uniti, o da essa non vietati agli Stati, sono riservati ai rispettivi Stati, o al popolo.

“By the People: Citizenship in the 21st Century”